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Massimizza la tua efficienza energetica con i pannelli fotovoltaici bifacciali

Una panoramica sui vantaggi e le caratteristiche dei pannelli fotovoltaici bifacciali: la chiave per raddoppiare la produzione di energia verde

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Nell’ambito dell’energia rinnovabile, i pannelli fotovoltaici bifacciali rappresentano un’avanguardia tecnologica in costante espansione. Questi moduli, contraddistinti dal loro design a due facce, offrono una rivoluzionaria ed efficiente soluzione per massimizzare la produzione di energia. Per questo si candida ad un ruolo di risorsa chiave nel settore del fotovoltaico.

I pannelli solari bifacciali hanno la capacità di assorbire l’energia solare da entrambi i lati. Questa caratteristica unica consente di generare fino al 30% in più di energia rispetto ai tradizionali pannelli monofacciali.  E’ proprio questo fattore a trasformarli in un’opzione eccezionalmente attraente per gli investitori in energia solare.

Inoltre, i moduli fotovoltaici bifacciali offrono una maggiore versatilità. Per questo possono essere impiegati in una varietà di applicazioni, tra cui gli impianti fotovoltaici di comunità energetiche rinnovabili. Queste comunità, sempre più diffuse, sono un modello emergente di produzione e consumo di energia, che sfrutta appieno il potenziale dei pannelli fotovoltaici a due facce per generare energia in modo efficiente e sostenibile.

In questo articolo, esploreremo in dettaglio le straordinarie caratteristiche e i vantaggi dei pannelli solari bifacciali.  In particolare evidenzieremo come questa innovazione tecnologica stia rivoluzionando il panorama dell’energia rinnovabile e offrendo nuove e stimolanti opportunità nel settore delle energie verdi.

Cos’è un pannello fotovoltaico bifacciale? Definizione e funzionamento

Nell’universo sempre in evoluzione delle energie rinnovabili, i pannelli fotovoltaici bifacciali rappresentano una delle più recenti e promettenti innovazioni. Ma cosa sono esattamente questi pannelli? E come funzionano?

Un pannello fotovoltaico bifacciale, come suggerisce il nome, è un modulo solare in grado di catturare l’energia dal sole da entrambe le superfici, anteriore e posteriore. Questo è possibile grazie a una cella solare semi-trasparente e a materiali riflettenti utilizzati nella costruzione del modulo. Mentre i pannelli solari tradizionali, o monofacciali, raccolgono l’energia solare solo dal lato frontale, i pannelli solari bifacciali sfruttano anche la luce riflessa o diffusa che colpisce il lato posteriore del pannello, raddoppiando di fatto il potenziale di generazione di energia.

Ma come funziona questa tecnologia innovativa? I moduli fotovoltaici bifacciali utilizzano cellule solari dotate di contatti sia sulla parte anteriore che su quella posteriore. Questo design unico consente ai pannelli di catturare la luce solare diretta, così come la luce riflessa dal suolo e dagli oggetti circostanti, convertendola in energia elettrica. Ciò significa che l’efficienza di questi pannelli può essere significativamente superiore rispetto ai moduli solari monofacciali.

Il valore aggiunto dei pannelli fotovoltaici bifacciali

Nel panorama delle tecnologie per l’energia rinnovabile, i pannelli solari bifacciali rappresentano una novità di notevole valore. Grazie alla loro progettazione innovativa, questi pannelli sono in grado di offrire vantaggi significativi rispetto ai modelli standard, elevando l’efficienza energetica a livelli senza precedenti e contribuendo alla sostenibilità ambientale.

  1. Maggiore Produzione di Energia: Innanzitutto, i moduli fotovoltaici bifacciali si distinguono per la loro capacità di generare energia sia dalla parte frontale che posteriore. Essendo in grado di assorbire la luce solare riflessa, essi producono fino al 30% di energia in più rispetto ai pannelli tradizionali e quindi sono una valida alternativa per il revamping degli impianti.
  2. Ottimizzazione dello Spazio: I pannelli fotovoltaici a due facce rappresentano una soluzione ideale per gli spazi limitati. Grazie alla loro capacità di generare energia da entrambe le superfici, essi permettono di ottenere il massimo rendimento energetico per unità di superficie.
  3. Resistenza e Durata: Un altro aspetto fondamentale dei pannelli solari bifacciali riguarda la loro durabilità. Grazie alla loro struttura robusta e alla qualità dei materiali utilizzati, questi pannelli resistono meglio alle condizioni atmosferiche avverse e all’usura del tempo.
  4. Versatilità: Infine, i pannelli fotovoltaici bifacciali offrono una grande versatilità di installazione. Essi possono essere montati a terra, su tetti, facciate di edifici o inseguito al sole, permettendo di sfruttare al meglio ogni situazione.

Applicazioni innovative nelle comunità energetiche rinnovabili

Il settore delle energie rinnovabili sta attraversando una fase di notevole evoluzione, con l’ascesa di nuovi paradigmi come le comunità energetiche rinnovabili. In questo contesto, i moduli fotovoltaici bifacciali si stanno affermando come un elemento chiave, grazie alla loro capacità di massimizzare la produzione di energia da fonti solari.

Le comunità energetiche rinnovabili sono gruppi di persone, aziende o enti che collaborano per produrre, condividere e utilizzare l’energia da fonti rinnovabili. I pannelli solari bifacciali, grazie alla loro elevata efficienza e versatilità, rappresentano una soluzione ideale per le comunità energetiche. Infatti, la possibilità di catturare la luce solare su entrambi i lati del pannello permette una produzione di energia superiore rispetto ai tradizionali pannelli monofacciali, contribuendo a soddisfare in maniera più completa le esigenze energetiche della comunità.

L’impiego di pannelli fotovoltaici a due facce nelle comunità energetiche può variare in base alle necessità specifiche. Possono essere installati su tetti, terreni, pareti di edifici, o utilizzati in combinazione con altre tecnologie rinnovabili, come le turbine eoliche o i sistemi di accumulo di energia. Inoltre, grazie alla loro versatilità, i pannelli bifacciali possono essere utilizzati per creare impianti fotovoltaici di diverse dimensioni, dai piccoli impianti domestici agli impianti a larga scala per comunità più estese.

Allo stesso tempo, l’uso di pannelli solari bifacciali nelle comunità energetiche rinnovabili rappresenta un passo avanti verso una maggiore sostenibilità ambientale. Con l’energia solare come fonte principale, le comunità possono ridurre le emissioni di gas a effetto serra, contribuendo attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Il futuro della produzione di energia: il ruolo chiave

L’evoluzione delle tecnologie verdi sta disegnando un futuro in cui la produzione di energia sarà sempre più sostenibile, efficiente e decentralizzata. In questa prospettiva, i pannelli fotovoltaici a due facce rappresentano una soluzione all’avanguardia, capace di soddisfare queste aspettative e di giocare un ruolo chiave nell’energia del futuro.

Il principale vantaggio dei pannelli solari bifacciali risiede nella loro capacità di catturare la luce solare su entrambi i lati, permettendo una produzione di energia significativamente superiore rispetto ai tradizionali pannelli monofacciali. Questo, combinato con l’uso di materiali più efficienti e tecnologie di produzione più avanzate, porta a un sensibile incremento del rendimento energetico e a un conseguente abbattimento dei costi.

Ma l’importanza dei moduli fotovoltaici bifacciali non si ferma qui. Grazie alla loro versatilità, questi pannelli possono essere installati in vari contesti, dai tetti degli edifici ai terreni agricoli, passando per le pareti delle costruzioni urbane. Questa flessibilità li rende perfetti per la creazione di micro-reti energetiche. Sono perfetti infatti per alimentare l’evoluzione verso una produzione energetica decentralizzata e contribuendo alla creazione di comunità energetiche auto-sufficienti.

Inoltre, i pannelli fotovoltaici bifacciali si stanno dimostrando una risorsa preziosa anche per le grandi infrastrutture di produzione di energia. Grazie al loro elevato rendimento, infatti, consentono la realizzazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni con un minore impatto ambientale e costi di gestione ridotti.

In conclusione, l’innovazione tecnologica dei pannelli solari bifacciali sta rivoluzionando l’industria delle energie rinnovabili, portando a un cambiamento radicale nel modo in cui produciamo e utilizziamo l’energia. Il futuro dell’energia è già qui, e i pannelli fotovoltaici a due facce sono destinati a giocare un ruolo fondamentale in questa nuova era.

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Legge PNRR ter ecco tutte le semplificazioni in arrivo!

Legge PNRR ter ecco tutte le semplificazioni per fotovoltaico, eolico e comunità energetiche

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Le semplificazioni previste dal Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza ter (leggilo qui), recentemente diventato legge, riguardano diverse aree. Ad esempio, gli impianti fotovoltaici e termici su edifici o manufatti fuori terra richiedono un’ autorizzazione paesaggistica che sarà rilasciata entro 45 giorni, trascorsi i quali, senza motivi ostativi comunicati, sarà considerata rilasciata.

Inoltre, non è richiesto alcun permesso per l’installazione di impianti fotovoltaici su terra. Ciò è vero a patto che non ricadano in aree industriali, artigianali, ex cave e discariche chiuse. Le semplificazioni riguardano anche gli impianti eolici con potenza inferiore ai 20 KW e l’ampliamento dell’elenco delle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. È prevista anche la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili con procedure semplificate. Inoltre, alcune tipologie di impianti fotovoltaici potranno essere esentati dalla Via, la Valutazione di Impatto Ambientale.

Abbiamo deciso di fare il punto della situazione sulla Legge PNRR ter in questo approfondimento.

Autorizzazione paesaggistica in 45 giorni per il fotovoltaico con il PNRR ter

Con la Legge PNRR ter, il termine per l’autorizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici installati sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra è stato ridotto a 45 giorni.

Qualora sia necessario il nulla osta paesaggistico, il relativo rilascio deve avvenire entro il suddetto termine di 45 giorni. Trascorsi i 45 giorni senza che siano stati comunicati i motivi di diniego dell’istanza, l‘autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. In caso di necessità di approfondimenti istruttori o modifiche al progetto di installazione, la soprintendenza può sospendere il termine di 45 giorni per un massimo di 30 giorni. Per avvalersi di questa possibilità però deve farlo in modo puntuale e motivato entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Fotovoltaico a terra, procedure semplificate per aree industriali, commerciali, artigianali, cave e discariche

L’installazione di impianti fotovoltaici a terra su aree industriali, commerciali, artigianali, ex cave e discariche chiuse non richiede l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso.

Tuttavia, resta necessario effettuare le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del Dlgs 152 del 2006.

Qualora l’intervento ricada in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è obbligatorio comunicare il progetto alla soprintendenza competente. Tale soprintendenza ha 30 giorni di tempo per adottare un provvedimento motivato di diniego solo se accerta la mancanza di requisiti di compatibilità. È comunque fatto salvo il potere di annullamento d’ufficio.

Ampliato l’elenco dei soggetti con poteri di controllo per le C.E.R.

L’elenco dei soggetti che possono costituire le comunità energetiche rinnovabili è stato ampliato dal Dl Pnrr 3. Oltre alle aziende e ai cittadini, anche le associazioni con personalità giuridica di diritto privato possono aderire alle Cer con poteri di controllo.

Inoltre, possono accedere agli incentivi anche i gruppi costituiti da piccole e medie imprese agricole, cooperative agricole e impianti a fonti rinnovabili, inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a un MW. È necessario il pagamento degli oneri di rete per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria.

Comunità energetiche, concessione in deroga al Codice appalti

La costituzione di comunità energetiche finanziate dal Pnrr potrebbe richiedere l’affidamento in concessione di aree o superfici, senza dover rispettare le norme del Codice degli appalti, fino al 31 dicembre 2025. Gli enti locali potranno farlo, a patto di rispettare i principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.

Per pubblicizzare la concessione, gli enti locali dovranno diffondere avvisi e bandi-tipo predisposti dall’Anac, indicando le aree, la durata della concessione, e l’importo del canone richiesto. Nel caso in cui ci fossero più soggetti interessati alla stessa area, l’ente locale deve considerare il numero di soggetti partecipanti a ciascuna Cer e l’entità del canone di concessione offerto, al fine di individuare il concessionario.

I progetti esclusi dalla presentazione della VIA fino al 2024 dal PNRR ter

Dal 22 aprile 2023 a tutto il 2024, sono escluse dall’obbligo di Valutazione di impatto ambientale (Via) alcune tipologie di progetto e di intervento relativi ad impianti di stoccaggio, fotovoltaici ed eolici, purché siano ubicati in aree idonee individuate all’interno di piani o programmi sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.

A tali condizioni, sono esentati dalla Via, i seguenti progetti di:

  • impianti fotovoltaici con potenza totale fino a 30 MW,
  • sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
  • le opere connesse e le infrastrutture essenziali alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi.
  • rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici esistenti, eventualmente con sistemi di accumulo, che non comportino variazioni dell’area occupata e con una potenza totale, a seguito degli interventi già menzionati, fino a 50 MW
  • repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedono variazioni dell’area occupata e con una potenza totale, a seguito dell’intervento stesso, fino a 50 MW.
  • impianti offshore di produzione di energia rinnovabile con potenza complessiva fino a 50 MW. L’ìmportante è che ricadono in aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo e già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.
  • infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico.
  • impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ubicati nelle aree contemplate dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale predisposto almeno ogni due anni da Terna e già sottoposti positivamente a Vas.

Infine, in presenza di determinate condizioni, le soglie di potenza minima degli impianti fotovoltaici sono aumentate. Resta il fatto che qualora gli impianti superino tali soglie saranno comunque soggetti alle procedure di Via statale o di verifica di assoggettabilità a Via da parte delle regioni.

Aree contermini a quelle sottoposte a vincolo paesaggistico, niente parere del ministero della Cultura

Il Dl Semplificazioni (77 del 2021) aveva previsto l’acquisizione del parere del ministero della Cultura per l’installazione di impianti localizzati in aree confinanti a quelle sottoposte a vincolo paesaggistico. Tuttavia, il Dl Pnrr ter ha abolito tale passaggio, considerando abrogate le disposizioni contenute nelle linee guida del Mise (Dm 10 settembre 2010) e nei relativi provvedimenti attuativi.

Inoltre, il Dl Pnrr III ha previsto un’ulteriore semplificazione per l’autorizzazione unica prevista per la costruzione o la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. In questo caso, i provvedimenti di valutazione ambientale, laddove previsti, sono compresi nell’autorizzazione finale rilasciata in seguito alla partecipazione di tutte le amministrazioni interessate in conferenza di servizi. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è ora fissato in 90 giorni nel caso di impianti localizzati in aree sottoposte a tutela. Negli altri casi è pari a 60 giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale.

Esteso l’elenco delle aree idonee ope legis, ridotte le aree di rispetto da beni culturali e paesaggistici

Si interviene per ampliare l’elenco delle aree idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili. Per questo sono state incluse le aree idonee ope legis, individuate per legge fino al completamento dell’iter che porterà le regioni e le province autonome a individuare tali aree. Con il Dl Pnrr ter, l’elenco si estende anche ai siti e agli impianti all’interno dei sedimi aeroportuali, che sono di proprietà delle società di gestione aeroportuale.

Inoltre, la fascia di rispetto dai beni culturali e paesaggistici, entro la quale non possono essere ricomprese le aree idonee, viene ridotta. Tale fascia ora è pari a tre chilometri dal perimetro del bene per gli impianti eolici e a 500 metri per il fotovoltaico. Tuttavia, il ministero della Cultura mantiene la competenza nei procedimenti autorizzatori per i progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.

Con una modifica approvata al Senato, sono incluse anche le aree in cui si realizzano modifiche sostanziali agli impianti esistenti, purché non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Tale limite percentuale non si applica al fotovoltaico installato in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Tali aree sono classificate agricole e racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, le cave e le miniere.

Infine, le società concessionarie autostradali affidano la concessione dei siti e degli impianti nella loro disponibilità sulla base di procedure ad evidenza pubblica, previa determinazione dei relativi canoni.

Eolico, semplificazioni per potenze fino a 20 KW

Le semplificazioni introdotte dal Dl Pnrr (Legge PNRR ter) si applicano ora anche agli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 KW. L’importante è che tali impianti siano ubicati al di fuori di aree protette o appartenenti alla Rete Natura 2000.

Tuttavia, l’installazione di impianti eolici entro i 20 KW non richiede autorizzazioni o permessi solo se:

  • non superano i cinque metri di altezza;
  • sono ubicati in zone territoriali omogenee A e B.

Se invece l’impianto eolico è ubicato in presenza di beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, che deve essere rilasciata entro 45 giorni. Tale autorizzazione non è richiesta per gli impianti eolici:

  • entro i 20 KW,
  • ubicati al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000,
  • che non siano visibili dagli spazi pubblici esterni o dai punti di vista panoramici.

Per scoprire di più sulla legge PNRR ter compila il modulo che trovi in questa pagina con i tuoi dati ed aspetta la chiamata del nostro operatore!

E-distribuzione ha pubblicato la mappa delle cabine primarie

Finalmente disponibili le mappe interattive per l’identificazione delle aree sottese a stesse cabine primarie ai fini di valutazione e costituzione di CER

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Fra queste pagine abbiamo parlato più volte delle comunità energetiche rinnovabili e di come, per costituirle, sia necessario individuare l’area della cosiddetta cabina primaria. Come spieghiamo anche qui, la cabina primaria svolge un ruolo fondamentale per l’integrazione e la gestione dell’energia prodotta dai singoli impianti. Questo perché ha la funzione di collegare la rete di trasmissione dell’energia elettrica con la rete di distribuzione permettendo il trasferimento dell’energia elettrica ad alta tensione (HT) a quella a bassa tensione (BT).

Nel contesto delle comunità energetiche rinnovabili quindi la cabina primaria rappresenta un punto di connessione tra la rete di distribuzione e le comunità energetiche, permettendo l’inserimento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili come fotovoltaico e mini-eolico.

Per questo motivo la mappa delle cabine primarie che trovi a questo link è di fondamentale importanza per individuare l’area geografica convenzionale di appartenenza delle comunità energetiche. D’altronde è stata la stessa ARERA a sottolinearne l’importanza dalla Delibera 727/2022/R/eel.

Pronto a scoprire di più sulla mappa delle cabine primarie italiane? Allora continua a leggere!

Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili

Le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) sono soggetti giuridici, definiti dal decreto legislativo 199/2. Le comunità energetiche sono regolate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le delibere 318/2020/R/eel e 727/2022/R/eel. Tali delibere prevedono la partecipazione aperta e volontaria di soggetti (chiamati comunemente azionisti o membri) situati nelle vicinanze di impianti di produzione che, ai fini dell’energia condivisa, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità energetica.

Tali soggetti possono includere cittadini privati, attività commerciali, enti pubblici locali o piccole e medie imprese che condividono il consumo di energia prodotta da uno o più impianti di energia rinnovabile e che collaborano con l’obiettivo di produrre e consumare l’energia all’interno di un’area geografica di riferimento. La loro partecipazione, aperta e volontaria, ha come obiettivo l’autoconsumo, che non è diretto al profitto, ma al beneficio a livello economico, sociale e soprattutto ambientale della zona in cui operano.

L’area geografica di riferimento è definita proprio dalla cabine primarie di distribuzione dell’energia. Per questo motivo la pubblicazione della mappa delle cabine primarie di E-distribuzione è di fondamentale importanza nell’individuazione dell’area all’interno della quale è possibile creare le C.E.R.

Il TIAD

Con la delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD). Tale testo disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, tra cui le Comunità Energetiche. Per maggiori informazioni leggi l’articolo pubblicato qui.

Quello che ci preme specificare è che è proprio il TIAD a rivestire di importanza le cabine primarie e quindi anche la loro mappa. Secondo le disposizioni regolatorie e legislative richiamate, per accedere al servizio di autoconsumo diffuso è necessario un particolare requisito. I punti di connessione facenti parte della configurazione devono essere ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria individuata. A stabilirlo è proprio l’articolo 10 del TIAD.

Il TIAD è applicato a decorrere dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il decreto in questione è previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, recante le disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica.

Prima di tali tempistiche rimane operativa, secondo regolazione vigente, la disciplina transitoria, ovvero la deliberazione 318/2020/R/eel. La disciplina transitoria stabilisce però che è la cabina secondaria da cui ciascun POD è alimentato (identificata mediante una codifica univoca convenzionale che ne garantisce la riservatezza) a definire i limiti geografici delle C.E.R..

La pubblicazione della mappa della cabina primaria

Dal qualche giorno oramai, seguendo questo link è possibile inserire un indirizzo ed ottenere il codice dell’area e visualizzare i perimetri di afferenza.

La definizione delle aree perimetrali sottese alla stessa cabina primaria è un passo molto importante per lo sviluppo delle CER. Grazie a questa definizione è infatti possibile allargare la compagine dei membri partecipanti alla CER stessa.

Le mappe interattive delle cabine primarie sono a tutti gli effetti uno strumento utile per individuare le aree convenzionali afferenti alle cabine di alta tensione sul territorio nazionale in cui poter creare le CER. In altre parole, grazie alle mappe delle cabine primarie, sarà possibile valorizzare ancora di più l’autoconsumo.

Navigando infatti sulla pagina dedicata è possibile accedere allo strumento con cui, zoomando sulle porzioni interessate o inserendo l’indirizzo di interesse, viene fornito il codice relativo all’area di competenza.

A stabilire la creazione di questo strumento è stata la la delibera ARERA 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022. Al suo interno infatti sono inserite delle norme che prevedevano la semplificazione della modalità con cui verificare l’appartenenza dei diversi punti di connessione all’area convenzionale sottesa alla stessa cabina primaria. E non c’è migliore strumento per farlo che questa mappa interattiva delle cabine primarie.

Per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità delle comunità energetiche compila il modulo che trovi in questa pagina con i tuoi dati! Un nostro operatore ti ricontatterà nel più breve tempo possibile con tutte le informazioni che desideri.

Quanto ci costa la direttiva casa Green?

C’è stato il via libera dell’Unione Europea alla direttiva Casa Green. Ma l’obbligo di rendere più efficienti da un punto di vista energetico gli edifici coinvolti ricade interamente sulle spalle dei consumatori.

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In questi ultimi anni, il Parlamento Europeo è stato chiamato sempre più spesso a votare su politiche per l’ambiente dalla forte impronta ecologica. Uno degli ultimi voti espressi riguarda appunto la cosiddetta Direttiva Casa “Green” (la trovi qui). Tale direttiva, se approvata senza modifiche, impone a case ed edifici non residenziali (pubblici e non) di effettuare interventi di efficientamento energetico. L’obiettivo della Direttiva è infatti quello di far salire la classe energetica degli edifici in modo da sostenere sempre di più quel percorso di decarbonizzazione intrapreso oramai da tempo.

Raccontata così, la Direttiva Casa Green, potrebbe sembrare una svolta epocale nella conquista degli obiettivi di abbattimento delle emissioni dei gas inquinanti. Tuttavia non è tutto oro quello che luccica. Questo perché gli interventi di efficientamento energetico su circa 2 milioni di edifici solo in Italia, sono a carico dei proprietari di questi edifici. In sostanza quindi, potresti essere costretto a sostenere interamente le spese per l’efficientamento energetico di casa tua, o della tua azienda. Se non lo farai, il valore del tuo immobile, potrebbe scendere drasticamente.

Come se non bastasse, a complicare le cose, c’è anche il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito che di fatto rende impossibile per molti fruire dei bonus fiscali. Grazie a questo blocco infatti non è più possibile usufruire degli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici (di cui parliamo qui) o altri se non solamente tramite detrazione in dichiarazione dei redditi in 10 anni.

In questo articolo cerchiamo di fare il punto della situazione spiegando perché, dietro alle buone intenzioni, si nasconde un rischio grandissimo per il nostro paese per le nostre tasche.

Cosa prevede la nuova direttiva “case green”?

Secondo la Direttiva Europea “Case green” il settore dell’edilizia del vecchio continente è chiamato a dare una decisa sterzata verso la sostenibilità nei prossimi anni.

Per capire meglio di cosa si tratta è però necessario partire da più lontano. Come forse saprai infatti,  ogni edificio oggi può essere classificato secondo una classe energetica che misura il suo impatto ambientale. Tale classifica va da A, meno impattante, a G, più impattante. La direttiva in questione quindi prevede che gli edifici ottengano un netto miglioramento della loro classe energetica Visto che dovrebbero raggiungere la classe E entro il 2030 e D entro il 2033.

Uno dei problemi però è che fra i vari paesi membri dell’Europa, non c’è una uniformità di criteri per individuare la classe energetica degli edifici tra i vari paesi europei. Questo significa che la classe G Italiana, ad esempio, non corrisponde a quella Polacca. A sua volta quella polacca non corrisponde a quella rumena e così via.

Ma non solo. La direttiva infatti stabilisce che, ogni nuovo edificio, anche quelli industriali, dovrà essere realizzato a emissioni zero a partire dal 2028 se costruito da privati. La scadenza di questa norma è invece fissata al 2026 se costruito per fini pubblici. 

Non possiamo quindi far altro che evidenziare due aspetti critici che riguardano la direttiva:

  • la strettezza dei tempi previsti per l’adeguamento, soprattutto per i nuovi edifici pubblici e privati o imprenditoriali,
  • i costi che questo potrebbe riservare agli italiani ed ai residenti dei paesi europei.

Quanto ci costa?

A realizzare una stima dei costi che l’Italia dovrebbe sostenere per la “Direttiva casa green” ci ha pensato Ance (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili). La spesa per le ristrutturazioni “green” della casa ammonta ad una cifra compresa tra 40-60 miliardi di euro. E questa effettuata da Ance è una stima prudenziale che non tiene conto dei probabili rialzi dei prezzi del settore edilizio.

Il numero di immobili che servirà ristrutturare è di circa 230.000, tra edifici pubblici e non residenziali. A questi però vanno sommati gli oltre 1,8 milioni di edifici residenziali privati.

In altre parole è come dire che fino al 2033, dovranno essere ultimati oltre 200.000 interventi di efficientamento energetico ogni anno. Tutto questo per portare a una classe energetica di E entro il 2030 e D entro il 2033 gli oltre 2 milioni di immobili interessati.

Qual’ è il rischio più grande della Direttiva Casa Green?

La vera minaccia portata dalla Direttiva Casa Green non sta nell’enorme quantità di interventi da effettuare o nei costi da sostenere per effettuarli. Sta nell’inevitabile svalutazione degli immobili cui si andrà incontro qualora questi immobili non vengano riqualificati energeticamente. 

La svalutazione di questi edifici di fatto colpirebbe duramente il portafoglio degli italiani visto che la maggior parte di loro ha utilizzato i propri risparmi per investire nel “mattone”. Mattone che adesso rischierebbe un forte deprezzamento e quindi di far volatilizzare questi risparmi.

In altre parole, o si sostengono le spese necessarie per far salire di classe energetica casa propria con i nostri soldi, o la casa in cui viviamo subirà un crollo del proprio valore.

conclusioni

L’attuazione un simile disegno presuppone un enorme piano strategico che interessa non solo il settore dell’edilizia, ma anche tutto quello che gira intorno ad esso. Il piano strategico dovrebbe anche integrare quelle che sono le possibilità offerte dalle C.E.R. in modo da rendere più armonioso possibile il salto delle classi energetiche. Il problema è che ad oggi, questo “piano strategico” non c’è!

Ma non solo. Serve anche un sistema efficiente di cessione dei crediti fiscali (anche per percentuali inferiori al 110%). Tale meccanismo infatti non può mettere in discussione, la monetizzazione dei lavori eseguiti, con il risultato di bloccare qualsiasi ulteriore decisione di investimento. Tanto più che Eurostat ha affermato che i crediti fiscali devono essere considerati come debito pubblico e quindi possono essere spalmati su più anni.

L’efficientamento energetico degli edifici è un obiettivo condivisibile e di fondamentale importanza. Tuttavia tale obiettivo non può essere perseguito sulla pelle dei cittadini.

Compila il modulo con i tuoi dati per rimanere aggiornato sulle ultime novità delle Direttiva Casa Green o quelle riguardanti le comunità energetiche!

Tutte le ultime novità sulle comunità energetiche compresa la delibera 727 di Arera

Tutte le ultime novità sulle comunità energetiche: la delibera ARERA 727/2022/R/EEL, i tipi di C.E.R., i nuovi prosumer individuali, e la valorizzazione dell’autoconsumo.

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Fra le ultime novità sulle comunità energetiche non può non figurare la nuova delibera di ARERA 727/2022/R/EEL sull’autoconsumo. Tale norma infatti contiene:

  • le norme per la produzione “in condivisione” dell’energia elettrica pulita,
  • le indicazioni degli incentivi a essa associati
  • gli adempimenti del GSE.

ARERA è stata ultimamente molto attiva. Tanto che, con un’altra delibera, ha previsto anche l’entrata in vigore del nuovo TIAD (di cui parliamo qui). Anche questa è senza dubbio una grossa novità per il mondo delle comunità energetiche.

Nessuna novità invece per quanto riguarda l’approvazione del Decreto C.E.R. da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le uniche indiscrezioni che filtrano è che tale decreto dovrebbe essere discusso dal parlamento nel corso di questi primi mesi del 2023.

In ogni caso, l’argomento delle comunità energetiche è molto scottante. Per questo, anche se ancora il quadro normativo che le regola non è completo, abbiamo cercato di fare il punto sulle ultime novità sulle comunità energetiche dopo l’approvazione della 727 qui di seguito.

Pronto a scoprirle? Allora continua a leggere questo articolo!

Clicca qui e scopri il quadro completo della normativa sulle comunità energetiche rinnovabili al  2023!

Novità sulle comunità energetiche: la delibera di Arera

La più grande novità sulle comunità energetiche di questo inizio anno è di fatto l’entrata in vigore della delibera ARERA 727. Precisiamo subito che tale delibera di fatto recepisce e rilancia i precedenti decreti legislativi 199/21 e 210/21. Il testo di questa delibera sostanzialmente conferma gli incentivi posti in essere nei documenti precedenti, soprattutto per le strutture che vogliono raggiungere i 5GW di potenza generativa.

Uno dei pregi di tale manovra è il fatto che essa non grava in alcun modo sui bilanci dello stato italiano. Gli incentivi individuati dalla delibera, adesso estesi anche ai gruppi di autoconsumatori collettivi.

Un altro pregio della delibera è che la sua entrata in vigore prolunga i tempi di realizzazione delle opere necessarie. In questo modo il numero di attori che possono avviare le pratiche per richiedere di costituire una comunità energetica può essere ampliato ancora di più. Questa è sicuramente una delle ultime novità sulle comunità energetiche che avrà degli effetti positivi nella loro maggiore diffusione.

Le CER ovvero un nuovo attore economico ed energetico

Le comunità energetiche rinnovabili (C.E.R.), sono in sostanza libere associazioni di cittadini, società o imprese. I membri di una CER si associano con l’obiettivo di condividere le strutture necessarie per produrre energia pulita (impianti fotovoltaici) destinata all’autoconsumo locale e alla cessione dell’eccedenza al GSE.

Alla base c’è un’idea di prossimità della produzione di energia e della condivisione di questa energia con gli altri membri della C.E.R. che si trovano fisicamente vicino agli impianti di produzione. Quest’idea in realtà non è tanto una novità per le comunità energetiche, ma contribuisce ad agevolare economicamente i membri della C.E.R. (famiglie, imprese ecc.). La vicinanza fisica infatti permette di abbattere notevolmente i costi di approvvigionamento di ogni membro della comunità, oltre che quelli del trasporto dell’elettricità e di importazione.

In base alla prossimità dei loro membri si possono distinguere:

  • comunità energetiche rinnovabili in senso stretto. Si tratta di quelle C.E.R. aperte a tutti i consumatori di un determinato territorio. Tali comunità hanno il vincolo di non poter produrre, e quindi cedere al GSE, più del 30% della potenza totale degli aderenti. Ergo almeno il 70% dell’energia che producono deve essere autoconsumata in loco;
  • comunità energetiche dei cittadini. Queste ultime sono del tutto simili alle prime, non hanno scopi però finanziari di rivendita dell’energia.

Novità sulle comunità energetiche: prosumer individuali e autoconsumatori

Un’ altra delle novità sulle comunità energetiche è la sempre maggior delineazione delle nuove figure “individuali” del mercato energetico. Questo perché i possessori di un impianto di produzione dell’energia da fonti rinnovabili possono, ognuno, contribuire singolarmente al beneficio della comunità. Tali figure sono le seguenti:

  • utenti a distanza con utilizzo della rete di distribuzione. Questa figura indica un produttore individuale di energia elettrica che utilizza la rete di distribuzione per poter distribuire l’energia che produce in luoghi distanti dal punto di produzione.
  • autoconsumatori di energia rinnovabile a distanza con utilizzo della rete di distribuzione: quando impianti e unità di consumo sono plurimi, ma all’interno della stessa zona di mercato.
  • autoconsumatori di energia rinnovabile a distanza con linea diretta. Questo caso si verifica quando in un’area specifica esista un’unica struttura produttrice di energia da fonti rinnovabili che è collegata ad un’unità di consumo in modo diretto. La linea elettrica di collegamento da unità produttrice e di consumo però non può essere più lunga di 10 km.

La valorizzazione dell’autoconsumo

Un’altra novità sulle comunità energetiche introdotte dalla delibera 727 di Arera riguarda l’autoconsumo. La delibera di Arera infatti completa e semplifica il quadro normativo inerente la valorizzazione dell’autoconsumo (ne parliamo meglio qui). In questo modo prova a rispondere in modo decisivo e quanto mai tempestivo alle sfide della transizione energetica.

Conclusioni

Nonostante lo scetticismo di molti pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, concordano nel fatto che le comunità energetiche rinnovabili rappresentano un tassello fondamentale per un cambiamento radicale che aiuti le famiglie e le comunità stesse.

Anche da un punto vista economico, le novità apportate dalle comunità energetiche, potrebbero avere un risvolto positivo. Questo settore infatti necessiterà anche di nuovi servizi e quindi nuovi impieghi e lavori. Servizi e lavori che oltre a fornire nuove opportunità di business hanno anche il nobile obiettivo di donare un benessere più stabile e duraturo a tutta la collettività.

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