Comunità energetiche e Superbonus

Comunità energetiche e Superbonus

Comunità energetiche e Superbonus: tutte le regole per fruirne

Home » Comunità energetiche e Superbonus

Comunità energetiche e Superbonus: è possibile fruire della maxi-detrazione anche per le Energy Community?

Se te lo sei chiesto anche tu ti farà piacere leggere che l‘Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito. I chiarimenti in particolare riguardano le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali ed i condomini che aderiscono alle configurazioni sulla loro possibilità di fruire della maxi-detrazione del 110%.

Ma i chiarimenti dell’AdE non riguardano solamente la possibilità di usufruire delle maxi-detrazioni per le C.E. Riguardano anche la fiscalità delle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (Gse) ai condomìni, composti solo da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono alle dette configurazioni.

In cosa consistono questi chiarimenti su comunità energetiche e superbonus?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti che ci hanno riassunto la questione in questo approfondimento.

Comunità energetiche e riqualificazione energetica degli edifici

Prendendo come riferimento l’articolo 119 del DL Rilancio, l’Agenzia osserva che per gli impianti a fonte rinnovabile, gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni”, è possibile applicare la detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici. E’ possibile farlo per tutti quegli impianti che non superino la soglia dei 200 kW. Tuttavia, l’ammontare complessivo della spesa per dare vita a questa configurazione non deve però superare i 96mila euro.

La detrazione, in questo caso, va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e può essere erogata fino al 50% del totale delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico. Questi interventi possono essere eseguiti su singole unità immobiliari e sulle parti comuni di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici. Gli interventi in oggetto quindi possono riguardare anche l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile come ad esempio quelli fotovoltaici.

Per scoprire i vantaggi del fotovoltaico abbinato alle comunità energetiche puoi cliccare qui!

Dal momento che tra gli interventi che possono usufruire delle agevolazioni rientra anche l‘installazione di impianti fotovoltaici, potrà essere fruita anche da coloro che aderiscono alle “configurazioni” per le spese relative all’installazione e gestione degli impianti. Ovviamente, per ottenere la detrazione deve essere provato che l’impianto installato serva a soddisfare i bisogni energetici dei componenti della stessa configurazione. Configurazione o Comunità Energetica che, ricordiamolo, non può basare la propria attività su attività commerciale abituale.

Comunità energetiche e superbonus

Con riferimento invece alla possibilità di fruire del superbonus 110% per le Comunità Energetiche, è invece possibile ricevere la detrazione ma per dei massimali di spesa diversi.

In particolare, il Superbonus spetta su un massimale di spesa pari a 48mila euro o, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. La detrazione sarà quindi da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022. Inoltre, la detrazione si applica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e/o su strutture pertinenziali agli edifici.

Ovviamente, per procedere con l’installazione degli impianti fotovoltaici è necessario provare che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”. Stessa cosa anche per per l’installazione di sistemi di accumulo integrati. Questi sono agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, tuttavia è previsto il limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Qual’è il trattamento fiscale degli incentivi erogati dal GSE a condomini al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa arti e professioni?

Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia evidenzia che l’articolo 42-bis del Milleproroghe 2020 non disciplina la forma giuridica che devono assumere le configurazioni sperimentali. L’articolo in questione si limita a prevedere le condizioni alle quali sono subordinate le predette “configurazioni” o comunità energetiche.

Vengono pertanto stabilite le condizioni ed i requisiti per i consumatori di energia elettrica che vogliono far parte di una comunità energetica. I soggetti partecipanti alla C.E. producono quindi energia destinata al proprio consumo con impianti FER di potenza complessiva non superiore a 200 kW. Questi impianti devono però essere entrati in funzione dopo il 29 febbraio 2020 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva Ue citata. Il termine di recepimento della direttiva è il 30 giugno 2021.

I clienti finali che si associano in comunità energetica possono comunque ed in ogni momento scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento, dalla configurazione di autoconsumo. Gli associati sottoscrivono un contratto di diritto privato che ne regola i rapporti. Lo stesso contratto individua inoltre un responsabile incaricato suddividere l’energia condivisa. Lo stesso può anche essere incaricato della gestione delle partite di pagamento di incasso verso i venditori ed il Gse.

Le tariffe incentivanti del GSE

Gli utenti finali di una “configurazione” prelevano comunque energia dalla rete pubblica per i propri fabbisogni. Energia alla quale vengono applicati  gli oneri generali di sistema. Gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in queste “configurazioniaccedono inoltre a un meccanismo tariffario vantaggioso che il ministero dello Sviluppo Economico definisce come “tariffa incentivante”.

La tariffa in questione è volta a premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo. Viene infatti erogata dal Gse per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle “configurazioni sperimentali” o comunità energetiche. Possiamo quindi dedurre che la tariffa incentivante non sia rivolta ad incentivare la cessione di energia in modo da ridurre il più possibile l’immissione in rete di energia non auto-consumata.

Il GSE inoltre effettua la restituzione di alcune componenti tariffarie disciplinate in via regolata. In particolare, tutte quelle componenti che non risultano tecnicamente applicabili all’energia istantaneamente autoconsumata, come ad esempio quelle sul costo della materia prima e sulla distribuzione della stessa.

Nel caso dell’autoconsumo collettivo, il referente è il condominio stesso, quindi in pratica il suo amministratore o un suo rappresentante. Il GSE verserà quindi le somme dovuto al condominio, somme che poi andranno suddivise tra i condòmini in base a quanto stabilito dalle delibere assembleari.

La risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 stabilisce inoltre che:

  • la “tariffa incentivante” non assume rilevanza reddituale;
  • le componenti tariffarie sono di fatto un  “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate” pertantonon sono fiscalmente rilevanti;
  • il corrispettivo per la vendita dell’energia é invece fiscalmente rilevante.

Apri la chat
Hai bisogno di aiuto ?
Ciao
Come posso aiutarti ?