Decreto Aiuti: nuove semplificazioni per le rinnovabili in arrivo

Decreto Aiuti: nuove semplificazioni per le rinnovabili in arrivo

Decreto Aiuti nuove semplificazioni in arrivo per puntare sempre di più sulle rinnovabili

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Il caro bollette è oramai, purtroppo, sotto gli occhi di tutti e sta gravando pesantemente sulle tasche degli italiani. In questo contesto, complicato dal conflitto tra Russia e Ucraina, l’Italia, come gli altri paesi europei sta quindi puntando in maniera importante sulle rinnovabili. Oltre a prevedere dei sostanziosi incentivi fiscali, i vari governi stanno adottando tattiche volte a semplificare l’iter procedurale. In particolare, il DL Energia (Dl 17 del 2022) ha approvato un numero consistente di misure a favore delle Fer. In particolare, possiamo dare il merito a questa misura di aver fatto ricadere il fotovoltaico ed il solare termico nel novero della manutenzione ordinaria a prescindere dalle modalità di installazione sui tetti.

Sulla stessa scia di semplificazioni, c’è anche il nuovo Decreto Aiuti Dl 50 del 2022 in corso di approvazione alla camera proprio in questi giorni. Alcune novità in arrivo con questo decreto riguardano i seguenti punti:

  • proroga dell’efficacia del permesso di costruire per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica;
  • ampliamento delle aree idonee ope legis;
  • facilitazioni per l’installazione di impianti per strutture turistiche e termali;
  • introduzione di deroghe per la creazione di comunità energetiche rinnovabili anche in aree del Demanio militare.

In vista dell’approvazione del DL Aiuti quindi, proviamo ad analizzare, quali sono queste semplificazioni in arrivo.

Decreto Aiuti: proroga dell’efficacia del permesso di costruire per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica

Il Testo unico dell’Edilizia è stato modificato al fine di prolungare fino a tre anni dal rilascio del permesso di costruire il termine entro cui devono essere iniziati i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ovviamente questa tipologia di impianti deve comunque essere autorizzata con il procedimento relativo all’autorizzazione unica.

Criteri uniformi per la valutazione dei progetti

La Direzione generale del ministero della Cultura avrà, dopo l’approvazione del Decreto Aiuti, il compito di stabilire criteri uniformi per la valutazione dei progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L’obiettivo è stabilire dei principi omogenei volti a facilitare la conclusione dei procedimenti. Un passaggio ritenuto fondamentale per assicurare che eventuali valutazioni negative siano realmente basate sulla sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici.

Ampliato il perimetro delle aree idonee e dunque delle procedure accelerate

Il Decreto Aiuti di fatto amplia l’elenco delle aree considerate idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili intervenendo sul Dlgs 199 del 2021 (di recepimento della cosiddetta Red II). In particolare è previsto l’allargamento delle aree idonee ope legis e dunque il raggio d’azione delle procedure accelerate specifiche per le aree idonee. Vediamo come qui di seguito:

  • Saranno aree idonee ope legis le aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici. Stesso discorso per quelli che rientrano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II (Beni culturali). La fascia di rispetto sarà determinata tramite una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Sarà comunque necessario ottenere l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
  • I siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguiti interventi di modifica sostanziale saranno aree idonee ope legis. Tra questi interventi rientrano anche quelli che prevedono l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico. La modifica riguarda proprio la capacità dei sistemi di accumulo che viene portata a 8 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto.
  • Il riconoscimento di un’area come idonea rende applicabili le procedure autorizzative semplificate (Dlgs 199 del 2021). In sostanza quindi, dopo l’approvazione del DL Aiuti, per ottenere i procedimenti di autorizzazione (inclusa la Via), l’autorità competente in materia paesaggistica dovrà esprimersi con parere obbligatorio non vincolante.  Inoltre, i termini delle procedure autorizzative vengono velocizzati dal momento che saranno ridotti di un terzo.
  • Tale disciplina varrà anche per le infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Stesso discorso per le infrastrutture necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.
  • Sono aree idonee ex lege anche le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale. Col Dl Aiuti si specifica che sono considerate aree idonee anche le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Cosa sono le aree idonee

Un decreto interministeriale si occuperà dell’individuazione dei princìpi e dei criteri per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. L’obiettivo di questa misura è quello di soddisfare la potenza individuata dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

In particolare, l’Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili. Per il 2030 quindi, il consumo finale lordo di energia dovrebbe ammontare a 111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili. Questi decreti interministeriali hanno anche il compito di stabilire la ripartizione, tra le Regioni e le Provincie autonome, della potenza da installare. Nel frattempo il Dlgs 199 del 2021 ha individuato un elenco di aree idonee, che dunque sono aree idonee OPE LEGIS.

Decreto Aiuti: ecco le facilitazioni per impianti di strutture turistiche e termali

Il Decreto Aiuti introdurrà una facilitazione, seppure temporanea, per le strutture turistiche e termali che realizzano progetti di nuovi impianti fotovoltaici. I moduli in questione sono collocati a terra e non avranno potenza superiore a 1.000 kWp. Tali progetti, per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl Aiuti, sono realizzabili con il regime amministrativo della Dila (Dichiarazione inizio lavori asseverata).

L’importante è che questi impianti siano finalizzati all’utilizzo dell’energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture. Inoltre, tali impianti dovranno essere collocati fuori dei centri storici e non essere soggetti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Regime Pas per impianti flottanti

Vengono sottoposti al regime della Procedura amministrativa semplificata (Pas) gli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici. Fra questi sono compresi anche gli invasi idrici delle cave dismesse oppure quelli installati a copertura dei canali di irrigazione.

Cos’è la Pas (art. 6 Dlgs n. 28/2011)

La Pas o Procedura Autorizzazioni Semplificata consiste sostanzialmente in uno snellimento delle procedure per ottenere le autorizzazioni necessarie ad installare impianti F.E.R.. Il Decreto Aiuti vorrebbe estendere l’applicazione di questa procedura a più casistiche. 

Ad esempio, il proprietario dell’immobile potrà presentare al Comune una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali. Tale dichiarazione dovrà:

  • essere presentata mediante mezzo cartaceo o in via telematica,
  • presentata almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori;
  • attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti;
  • verificare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Per la Pas vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della Pas. Senza riscontri o notifiche da parte del Comune, è possibile iniziare i lavori.

Decreto Aiuti: previsto un incremento delle rinnovabili per il settore agricolo

Il Decreto aiuti introduce nuovi sostegni in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale che installano impianti da rinnovabili sulle coperture delle proprie strutture produttive. Tali impianti dovranno però avere una potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. A tali soggetti è inoltre consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.

Decreto Aiuti e comunità energetiche: come si legano?

Come abbiamo visto qui, le comunità energetiche prevedono la possibilità di associarsi per produrre, distribuire e consumare energia. Lo scopo è quello di far ottenere dei prezzi vantaggiosi di consumo ai vari membri della comunità in modo da poter generare un risparmio diffuso in bolletta. Far parte di una comunità energetica non pregiudica l’accesso ad altre detrazioni fiscali, o altre iniziative volte alla promozione degli impianti rinnovabili.

Ecco quindi che le misure contenute nel Decreto Aiuti potranno indubbiamente favorire anche la nascita e la diffusione delle comunità energetiche. Se è più facile installare impianti fotovoltaici, sia per privati che per imprese, allora sarà anche più facile dar vita alle C.E.R con tutti i vantaggi, economici ed ambientali che ne conseguono.

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