E’ tutto bloccato per le comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo oppure no?

E’ tutto bloccato per le comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo oppure no?

Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo: è tutto bloccato oppure no? Ecco il punto della situazione

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Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285 – S.O. n. 42/L) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. E’ proprio questo decreto ad aver definito una nuova regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia per le configurazioni di comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo.

La normativa in questione però non è definitiva. Manca ancora un Decreto Attuativo, non la bozza di cui parliamo quiche entri nel merito dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW nelle configurazioni che abbiamo appena menzionato.

Ma quindi per Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo è tutto bloccato oppure no?

Abbiamo cercato di fare chiarezza in merito qui di seguito.

Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo: tutto bloccato?

Per Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo sembrerebbe quindi che sia necessario attendere questo decreto attuativo.

La realtà dei fatti è però un’altra. La mancanza di questo decreto attuativo infatti non significa che per Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo è tutto bloccato. La legge infatti prevede un regime transitorio in attesa dell’approvazione di questo decreto che è quindi quello valido in questo momento.

Tuttavia, come stabilito dall’art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 199/2021 il nuovo decreto attuativi dovrà:

  • stabilire le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati;
  • aggiornare i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
  • permettere l’accesso all’incentivo agli impianti con una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente articolo 8 comma 1 del D.Lgs. n. 199/2021;
  • stabilire le modalità di erogazione dell’incentivo solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
  • erogare l’incentivo per Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione;

Il regime transitorio attualmente in vigore

A prescindere da quello che dovrà o non dovrà normare il nuovo decreto attuativo in merito a Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo in questo momento è necessario applicare le norme del regime transitorio.

Tale regime è individuato dall’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Inoltre dobbiamo precisare che è stata anche individuata una tariffa incentivante da applicare alle configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo. I riferimenti a tali incentivi sono contenuti nella risoluzione 12 marzo 2021, n. 18/E, dell’Agenzia delle Entrate.

In attuazione di tali disposizioni dobbiamo fare inoltre riferimento alla delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. All’interno di tale delibera vengono infatti disciplinate le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomìni da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile. Tali soggetti possono agire collettivamente oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.

Inoltre, con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 è stata individuata la citata “tariffa incentivante” per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni sperimentali.

Ma cosa stabilisce la delibera ARERA di preciso in merito a Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo?

La delibera ARERA

La delibera ARERA ha un ruolo fondamentale nel regime transitorio in merito alle Configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo. Questo perché definisce in maniera univoca sia gli Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sia le comunità di energia rinnovabile.

Riportiamo qui di seguito queste definizioni.

Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Gli “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” sono un insieme di almeno due clienti finali i cui punti di prelievo dell’energia sono ubicati all’interno del medesimo edificio o condominio e che agiscono collettivamente.
L’agire collettivo è determinato da di un accordo privato. All’interno di questo accordo si stabilisce che entrambi i soggetti, possano produrre energia elettrica per il proprio consumo. I soggetti hanno inoltre la facoltà di immagazzinare o vendere le eccedenze non consumate da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel medesimo edificio o condominio.
L’importante è che questi impianti non devono avere singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW. Inoltre devono essere tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 162 del 2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001.
I soggetti che intendono far parte del gruppo sono clienti domestici o altri soggetti. L’importante è che le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale dei medesimi soggetti.
Infine, gli impianti di produzione possono essere di proprietà del cliente finale facente parte del gruppo, del Condominio o di un soggetto terzo. Gli impianti inoltre possono anche essere gestiti da un soggetto terzo (ad esempio, fornitore di energia o le Energy Service Company – ESCo) purché questo rimanga soggetto alle istruzioni dell’auto consumatore di energia rinnovabile.

Comunità di energia rinnovabile

Secondo la delibera ARERA le “Comunità di energia rinnovabile”, sono un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria. Il soggetto giuridico è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili detenuti dalla comunità.

La finalità principale del soggetto deve essere quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera. Le comunità energetiche quindi non nascono per fornire profitti finanziari ai propri membri.

Possono far parte di una Comunità energetica:

  • persone fisiche,
  • piccole e medie imprese a patto che la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca la loro attività commerciale e industriale principale,
  • enti territoriali,
  • autorità locali, comprese le amministrazioni comunali.

Anche in questo caso gli impianti di produzione devono avere singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW. Inoltre devono essere tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 162 del 2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001. Infine, tali impianti devono essere di proprietà o detenuti dalla comunità di energia rinnovabile e possono essere gestiti dalla comunità medesima o da un suo membro o da un produttore terzo.

Ulteriori precisazioni su Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo:

Ma il già citato articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 non si ferma qui. Al suo interno sono infatti contenute ulteriori precisazioni che riguardano i seguenti aspetti:

  • I “clienti finali” associati in una delle predette configurazioni mantengono i loro diritti di cliente finale. Pertanto hanno comunque diritto di scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo.
  • Il contratto di diritto privato che regola i rapporti tra i partecipanti alle configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo inoltre permette di individuare un delegato responsabile al riparto dell’energia condivisa. Tale soggetto può, inoltre, essere delegato anche alla gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE
  • Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali devono essere applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244;
  • Gli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle predette configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione previsto con il citato decreto MISE.

Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo quali norme applicare in questo momento?

Al momento è quindi possibile valutare l’incentivazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori per impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW. Come abbiamo infatti riportato all’interno di questo articolo infatti, in questi casi, è certamente possibile utilizzare le norme già in vigore.

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