Normativa e prassi delle comunità energetiche rinnovabili: il punto

Normativa e prassi delle comunità energetiche rinnovabili: il punto

Un’analisi che passa dai benefici economici ai profitti finanziari su normativa e prassi delle comunità energetiche rinnovabili

Home » Normativa e prassi delle comunità energetiche rinnovabili: il punto

 

La Normativa e le prassi riguardanti le comunità energetiche rinnovabili delineano un quadro chiaro e specifico delle possibilità offerte alle imprese e ai singoli che vogliono diventare protagonisti di questo cambiamento. Esplorando la Normativa Comunità Energetiche Rinnovabili e le Prassi Comunità energetiche rinnovabili, si identifica una traiettoria che passa dai vantaggi economici tangibili ai profitti finanziari reali.

Tuttavia, per comprendere a fondo l’evoluzione di questo settore, è fondamentale tenere d’occhio le interpretazioni e gli aggiornamenti forniti dagli organi competenti. L’Agenzia delle entrate, ad esempio, si è occupata più volte di “Comunità energetiche rinnovabili” (Cer), mettendo in luce dettagli cruciali nell’ultima circolare n. 23/2022 (leggi il testo qui) e precedentemente con la risoluzione n. 18/2021 (“Comunità energetiche rinnovabili, le regole per fruire del Superbonus”) e con la risposta all’interpello n. 37/2022.

La base normativa delle Comunità Energetiche Rinnovabili trova le sue radici nell’articolo 42-bis del Dl n. 162/2019, convertito nella legge n. 8/2020. Questa disciplina, auto-qualificandosi come “transitoria”, rappresenta un passo preliminare nell’attuazione della Direttiva 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018. L’obiettivo principale di questa Direttiva, noto come “Energy Union Strategy”, è ambizioso: raggiungere la decarbonizzazione del Continente entro il 2050.

Qui di seguito proveremo a fare un’analisi approfondita delle normative e delle prassi che riguardano le comunità energetiche in modo da fornirti un quadro completo della situazione.

Vuoi dettagli sulla normativa completa delle CER 2023? Allora clicca qui e leggi la nostra guida!

Le fonti da considerare nell’analisi della normativa e delle prassi delle C.E.R.

Prima di procedere con la nostra analisi della normativa e delle prassi delle C.E.R. riteniamo opportuno fornire questo breve elenco delle principali fonti da considerare:

  • Circolare n. 23/2022: Fornisce chiarezza su diversi aspetti delle Comunità Energetiche Rinnovabili.
  • Risoluzione n. 18/2021: Stabilisce le regole per ottenere il Superbonus per le Comunità Energetiche Rinnovabili.
  • Interpello n. 37/2022: Risponde a specifici dubbi sull’applicazione della normativa.

La struttura normativa delle C.E.R. è stata arricchita ulteriormente grazie alla delibera Arera n. 318 del 4 agosto 2020 e al decreto attuativo emanato dal ministero per lo Sviluppo economico il 16 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 285 del 16 novembre 2020.

Dall’ottica fiscale, il quadro si completa con il legame delle CER al Superbonus. Nella legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), infatti, si aggiungono i commi 16-bis e 16-ter all’articolo 119, espressamente dedicati alle CER.

La definizione delle Comunità di energia rinnovabile

Prima di procedere con la nostra analisi della normativa e delle prassi delle C.E.R. è necessario chiarire una volta per tutte chiarire: cosa rappresentano le CER?

A proposito di normativa e prassi, dobbiamo citare per forza di cose la risoluzione n. 18/2021. E’ tale risoluzione a identificarle come entità giuridiche basate su una partecipazione volontaria, controllate da azionisti o membri prossimi agli impianti rinnovabili.

La loro missione principale?

Non solo guadagni finanziari, ma offrire benefici ambientali, economici o sociali alle comunità locali e ai loro membri. Questa peculiarità, combinata con aspetti “fiscalmente” sensibili, ha attirato l’attenzione dell’Agenzia delle entrate, che ha profuso sforzi nell’analisi e chiarimento di questi aspetti.

I benefici economici delle C.E.R., il punto dell’Agenzia delle Entrate

Nell’ambito del fitto panorama delle normative e prassi Comunità Energetiche, si delineano con chiarezza i benefici economici garantiti alle Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.).

Riguardo ai “benefici economici”, la Risoluzione n. 18/2021 fornisce un quadro chiaro delle detrazioni fiscali a favore delle comunità. Al centro dell’attenzione della nostra analisi normativa e prassi C.E.R. in , si trovano in particolare:

  • l’articolo 16-bis, comma 1, lettera a) Tuir: offre una detrazione fiscale, distribuita in 10 quote annuali uguali, del 50% per le spese legate agli interventi di risparmio energetico e installazione di impianti da fonti rinnovabili, con un limite massimo di spesa di 96 mila euro.
  • l’articolo 119, comma 16-bis del Dl n. 34/2020: questa disposizione estende la detrazione dell’articolo 16-bis a impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti C.E.R., con un limite di 200 kW e una spesa complessiva non superiore a 96 mila euro.

La Risoluzione n. 18/2021 stabilisce un collegamento tra queste normative, sottolineando che la detrazione fiscale dell’articolo 16-bis Tuir spetta anche alle comunità energetiche, indipendentemente dalla loro forma giuridica. L’unico requisito è che l’impianto soddisfi le esigenze energetiche dei membri della comunità, senza costituire una regolare attività commerciale.

In merito al comma 16-ter dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, l’Agenzia ha precisato che l’installazione di impianti fotovoltaici da parte delle C.E.R., se costituite come enti non commerciali, beneficia sia delle agevolazioni dell’articolo 16-bis che delle disposizioni del Superbonus, secondo l’articolo 119, comma 5 del Dl n. 34/2020. Ovviamente, ci sono dei criteri specifici da rispettare.

Inoltre, è importante evidenziare le modifiche normative alle C.E.R apportate dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). Questa ha ridefinito il comma 16-ter dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, consentendo alle C.E.R. di accedere al Superbonus al tasso originario del 110% anche nel 2023, rispettando determinate condizioni.

Infine, riguardo ai “profitti finanziari” delle comunità energetiche, il comma 16-bis dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020 assicura che l’operatività di impianti da parte delle C.E.R., se costituite come enti non commerciali, non rappresenti un’“attività commerciale abituale”.

Normativa e prassi delle C.E.R.: i punti fermi dell’Agenzia delle Entrate

Analizzando il complesso panorama delle normativa e prassi Comunità Energetiche, emerge chiaramente l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti delle Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.).

L’Agenzia sottolinea, attraverso specifici chiarimenti, che i componenti delle C.E.R. possono annoverare un ampio spettro di soggetti:

  • persone fisiche,
  • condomìni (ne parliamo qui),
  • piccole e medie imprese,
  • enti territoriali o autorità locali, tra cui anche le amministrazioni comunali.

Tuttavia, esiste un’importante limitazione per le imprese private: partecipare ad una C.E.R. non deve rappresentare la loro “attività commerciale e industriale principale”.

Alle norme e prassi sulle Comunità energetiche si aggiungono inoltre ulteriori incentivi alla creazione e partecipazione nelle C.E.R. grazie al decreto Mise del 16 settembre 2020. Esso prevede, rispettando determinate condizioni, alcune significative agevolazioni da parte del GSE alle C.E.R., che possono tradursi in:

  • Tariffa premio per l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili delle C.E.R.
  • Ristorni di specifici componenti tariffari non applicabili all’energia immediatamente autoconsumata.
  • Possibilità di ottenere corrispettivi per l’energia non autoconsumata, ma successivamente venduta. L’energia prodotta e inviata alla rete rimane a disposizione della comunità, ma può essere ceduta al GSE sotto la modalità del “ritiro dedicato”.

L’aspetto fiscale della normativa e delle prassi delle C.E.R.

La risoluzione n. 18/2021 entra nel dettaglio dell’aspetto fiscale della normativa e delle prassi delle comunità energetiche. Nel caso di persone fisiche, che non svolgono attività d’impresa, arti o professioni:

  • La “tariffa premio” non ha impatto fiscale poiché mira a incentivare non la vendita, ma l’autoconsumo immediato dell’energia, limitando l’energia non autoconsumata inviata alla rete.
  • Anche i componenti tariffari restituiti sono fiscalmente non rilevanti, considerati come un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”.
  • Diversamente, il corrispettivo derivante dalla vendita dell’energia assume rilevanza fiscale, poiché genera per la comunità un reddito diverso legato ad un’attività commerciale non abituale, come definito nell’articolo 67, comma 1, lettera i) Tuir.

i chiarimenti sul corrispettivo per la vendita dell’energia

In merito alla normativa e prassi Comunità Energetiche, uno degli argomenti di maggiore interesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) riguarda le specifiche del corrispettivo per la vendita dell’energia. Tale questione è stata esaminata in dettaglio da diversi documenti ufficiali.

Inizialmente, la circolare n. 23/2022, precisa che riguardo al corrispettivo erogato sia in relazione all’energia auto-consumata collettivamente sia all’energia eccedente non autoconsumata, la C.E.R., se non produce reddito d’impresa, è fiscalmente rilevante solo l’energia che supera l’autoconsumo istantaneo.

Un ulteriore approfondimento della normativa e prassi proviene dalla risposta n. 37/2022, dove l’Agenzia tratta le C.E.R. composte da soggetti diversi dalle persone fisiche e sui correlati aspetti Iva. Qui, la distinzione è chiara:

  • Se l’ente è non commerciale, le linee guida della risoluzione n. 18/2021 sono applicate: solamente il “corrispettivo per la vendita dell’energia” sarà assoggettato all’Ires, come delineato dall’articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir.
  • Invece, se la C.E.R. assume una forma giuridica commerciale, ogni somma percepita (tariffa premio, ristori e corrispettivi di cessione) si traduce in componenti positive del reddito di impresa. Tali somme influenzano quindi l’Ires e la tassazione correlata.

Per quanto riguarda l’Iva, l’Agenzia specifica che la tariffa premio e le componenti tariffarie restituite non hanno rilevanza. Secondo la normativa infatti sono viste come contributi a fondo perduto, esclusi dall’imposta ex articolo 2, comma 2, n. 1 Dpr n. 633/1972. Tuttavia, per i corrispettivi legati all’energia venduta, le distinzioni sono:

  • Le C.E.R. in forma di ente non commerciale hanno corrispettivi esclusi dall’Iva secondo le norme dell’articolo 119, comma 16-bis, primo periodo del Dl n. 34/2020, purché gli impianti rinnovabili non superino i 200 kW.
  • Al contrario, se avviene una cessione in ambito commerciale, i corrispettivi sono assoggettati all’Iva, con tutti gli obblighi connessi per il referente.

Questo panorama, sebbene definito, potrebbe subire variazioni post-sessione di bilancio per il 2024. Compila il modulo con i tuoi dati per non perderti i futuri aggiornamenti!

 

Apri la chat
Hai bisogno di aiuto ?
Ciao
Come posso aiutarti ?