Come realizzare una Comunità di Energia Rinnovabile: le condizioni associative

Come realizzare una Comunità di Energia Rinnovabile: le condizioni associative

Cosa prevede la Direttiva Europea? Cosa possono fare gli autoconsumatori di energia rinnovabile (in termini autorizzativi)? Quali sono le condizioni associative per realizzare una Comunità di Energia Rinnovabile (CER)? Ne parliamo qui

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La Direttiva 2018/2001 (c.d. RED II), di cui parliamo qui, approvata dall’UE ha posto al centro delle politiche energetiche il concetto di autoconsumatore di energia da fonti rinnovabili. 

In particolare, la Direttiva, impone agli stati membri di cambiare la loro legislazione affinché i consumatori di energia, ovvero tutti quanti noi, possano diventare autoconsumatori o prosumer. In altre parole la Direttiva stabilisce che i paesi del Vecchio continente assicurino ai clienti finali il diritto di partecipare a Comunità di Energia Rinnovabile.

Il quadro favorevole al regime di autoconsumo dovrà essere istituito basandosi sull’accessibilità all’autoconsumo di energia rinnovabili. Non potranno quindi essere esclusi i consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. Anzi, idealmente, dovrebbero essere previsti degli strumenti di sostegno a questi soggetti in modo da garantirne l’accesso.

Ma come si fa a realizzare una Comunità di Energia Rinnovabile? Quali sono le condizioni associative da rispettare previste nella direttiva?

Abbiamo deciso di provare a rispondere a questa domanda in questo approfondimento. Procederemo quindi ad esaminare nel dettaglio:

  • cosa prevede la Direttiva Europea,
  • a cosa sono autorizzati gli autoconsumatori di energia rinnovabile
  • le condizioni di associazione per realizzare una Comunità di Energia Rinnovabile (CER).

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Come realizzare una Comunità di Energia Rinnovabile: cosa sono autorizzati a fare gli Autoconsumatori di energia rinnovabile?

Per quanto concerne gli Autoconsumatori di energia rinnovabile (art. 21) la Direttiva specifica che gli stessi, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a:

  • produrre, immagazzinare e vendere l’eccesso di energia elettrica rinnovabile, anche attraverso accordi di compravendita, cessioni a fornitori di energia elettrica e scambi tra pari. Costoro non dovranno subire nessun tipo di discriminazione o onere sproporzionato in relazione all’energia elettrica prelevata dalla rete o immessa in essa. Inoltre non sono soggetti a procedure o tariffe discriminatorie in relazione all’energia autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane a loro disposizione.
  • installare e gestire sistemi di accumulo dell’energia elettrica abbinati a impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo. Per questo non saranno soggetti ad alcun duplice onere. Questo discorso si applica anche alle tariffe di rete per l’energia elettrica immagazzinata che rimane nella propria disponibilità;
  • mantenere i propri diritti e obblighi in quanto clienti finali. Per farlo è necessario conoscere le normative vigenti in materia di produzione e scambio di energia elettrica da fonti rinnovabili. Allo stesso tempo deve essere garantita la trasparenza e la corretta gestione della Comunità Energia Rinnovabile. Pertanto tutti i membri dovranno essere informati sui costi di produzione dell’energia elettrica, sui guadagni e sulle eventuali perdite. Inoltre, è importante stabilire un regolamento interno che definisca i diritti e gli obblighi dei membri, come ad esempio la quota di partecipazione al progetto e la durata dell’impegno. Infine è importante rispettare le condizioni e gli obblighi previsti dal contratto di scambio sulla base del quale si effettua la vendita dell’energia prodotta.
  • Ottenere un compenso per l’energia elettrica rinnovabile prodotta autonomamente e immessa nella rete. Tale compenso dovrà essere in linea con il valore di mercato dell’energia elettrica e tenere conto del suo valore a lungo termine per la rete elettrica, l’ambiente e la società, anche tramite sistemi di sostegno se necessario.

Precisiamo infine che, al co. 5 è previsto che l’impianto di produzione di energia rinnovabile per l’autoconsumo possa essere gestito da un terzo soggetto. Costui tuttavia deve rimanere sottomesso alle istruzioni dell’autoconsumatore e non viene considerato a sua volta un consumatore di energia rinnovabile. In alternativa, il terzo soggetto può anche essere proprietario dell’impianto e gestirne l’installazione, l’esercizio e la manutenzione.

La disciplina che regola le Comunità di Energia Rinnovabile – CER

Nella nostra disamina su come realizzare una Comunità di Energia Rinnovabile non potevamo non esaminare l‘art 22 della Direttiva. E’ questo articolo a stabilire che le C.E.R. hanno diritto a:

  • produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
  • scambiare, all’interno della stessa comunità, l’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile. Ovviamente rimangono gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come clienti;
  • accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

Il sostegno degli Stati europei per le Comunità di Energia Rinnovabile

Gli Stati europei sono tenuti dalla Direttiva a fornire un quadro di sostegno per favorire la creazione di Comunità di Energia Rinnovabile. Questo deve prevedere:

  • l’eliminazione degli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati,
  • la cooperazione del gestore di rete competente per facilitare i trasferimenti di energia all’interno delle Comunità,
  • procedure eque, trasparenti e proporzionate per la registrazione e la concessione di licenze,
  • norme per assicurare il trattamento equo dei consumatori partecipanti.

Inoltre, gli Stati devono fornire sostegno normativo e di sviluppo alle autorità pubbliche per agevolarne la partecipazione alle Comunità.

Come realizzare una Comunità di Energia Rinnovabile: le condizioni di associazione

In Italia, l’articolo 42-bis del decreto legge 162/2019 prevede, anche se temporaneamente, che i clienti finali si associno, per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile. In altre parole prevede che i clienti finali possano realizzare comunità di energia rinnovabile. Per farlo però dovranno rispettare le seguenti condizioni:

  • possono realizzare una comunità di energia rinnovabile i soggetti diversi dai nuclei familiari che si associano per produrre ad autoconsumare energia solo in un caso specifico. Possono farlo solo nel caso in cui le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale;
  • Come realizzare una comunità di energia rinnovabile? I soggetti che possono farne parte devono essere persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. Le imprese invece sono una casistica a parte in quanto viene previsto l’obbligo per questi soggetti di non rendere la partecipazione alla C.E.R. la loro attività commerciale e industriale principale;
  • Se vuoi sapere come realizzare una comunità di energia rinnovabile è importante tenere a mente che potrai farlo solo con scopi ben precisi. In particolare l’obiettivo principale dell’associazione deve essere fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità. Dimenticati i profitti finanziari quindi;
  • la partecipazione alle Comunità di Energia Rinnovabile deve essere aperta a tutti i clienti finali. In particolare dovrà essere rivolta ai clienti domestici, ubicati nel perimetro di seguito specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

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