RED II, cosa stabilisce il decreto su autoconsumo e CER

RED II, cosa stabilisce il decreto su autoconsumo e CER

Il decreto Red II contiene alcune importanti novità sulle comunità energetiche rinnovabil come l’ampliamento del perimetro di aggregazione e la rimozione del limite di 200 kW di potenza.

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Dopo la pubblicazione in Gazzetta del Dlgs RED II, l’Italia può finalmente dire di aver completato il processo di attuazione della direttiva europea 2018 per la promozione delle energie rinnovabili. Il decreto attuativo infatti sembra davvero offrire una nuova spinta ai soggetti che possiamo definire come energy citizens italiani.

Il testo del Dlgs Red 2 in particolare era atteso da diverso tempo. La norma infatti introduce nell’ordinamento nazionale diverse novità come gli incentivi previsti per le fonti rinnovabili oppure le norme per l’individuazione delle aree idonee d’installazione.

Fra i temi più attesi dal grande pubblico c’è quello inerente le comunità energetiche rinnovabili (CER) e i gruppi di autoconsumo condiviso. Il decreto Red II ha infatti l’importante scopo di completare il recepimento all’interno della legislazione italiana delle disposizioni in materia di autoconsumo ed energia condivisa.

La legislazione italiano era infatti, rispetto a questi temi, ancora incompleta. Le normative in materia di autoconsumo e comunità energetica infatti erano stabilite solamente in via sperimentale per merito del decreto Milleproroghe del 2019 che conteneva le prime indicazioni e paletti.

Il Governo quindi, grazie al decreto Red II ha organizzato in maniera sistematica la normativa con l’obiettivo di accelerare la trasformazione del territorio. Ma cosa cambia con il recepimento della direttiva europea Red II? Quali sono le novità rispetto al decreto Milleproroghe del 2019?

Possiamo, in maniera superficiale, rispondere a queste domande che sono due le grandi modifiche apportate da questo testo:

  • ampliamento del perimetro d’aggregazione; 
  • rimozione del limite di 200 kW di potenza per gli impianti installati.

Tuttavia sono stati introdotti altri aspetti che a nostro avviso meritano di essere approfonditi, cosa che ci accingiamo a fare qui di seguito.

Le misure per l’energia condivisa introdotte dal decreto Red II

Autoconsumo di energia

Secondo il Decreto Red II l’auto-consumatore di energia rinnovabile è colui che produce e accumula energia elettrica da fonti rinnovabili per il proprio fabbisogno e quindi consumo. Costoro però possono comunque vendere l’energia che l’impianto a fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, produce in eccesso rispetto a quella auto-consumata. La vendita potrà avvenire in maniera diretta oppure tramite un aggregatore.

In particolare, la produzione di energia da fonti rinnovabili può avvenire in due modi:

  • realizzando un impianto FER direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale. Da precisare che l’installazione di questo impianto FER può essere anche di proprietà o gestita da un terzo.
  • tramite uno o più impianti a fonti rinnovabili locati in siti oppure in edifici diversi rispetto ai quali opera l’autoconsumatore. Questi impianti dovranno però impiegare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia che producono in eccesso. L’importante è che i punti di prelievo di questa energia siano nella titolarità dello stesso autoconsumatore.

Le novità per le comunità energetiche

Anche nel caso delle comunità energetiche, l’energia autoprodotta deve essere utilizzata in via prioritaria per l’autoconsumo dei membri della comunità. Tuttavia l’energia prodotta in eccesso dagli impianti FER, può comunque essere venduta.

L’energia prodotta dagli impianti FER può comunque essere condivisa tramite la rete di distribuzione nell’ambito della stessa zona di mercato. L’importante è che sia sempre verificata “la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi”.

Possono far parte della comunità energetica tutti quegli impianti realizzati dopo il recepimento della normativa RED 2, ma anche quelli esistenti. Il requisito da rispettare, in questo caso, è che gli impianti esistenti partecipino ad una C.E. per una quota non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità.

Inoltre, secondo il decreto Red II la CER può:

  • produrre altre forme di energia da rinnovabili finalizzate all’utilizzo da parte dei membri,
  • promuovere interventi integrati di domotica e di efficientemente,
  • offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio.

Incentivi per le comunità energetiche

Il testo del decreto RED II modifica inoltre anche lo schema degli incentivi che già il decreto Milleproroghe prevedeva per le Comunità Energetiche. La prima cosa su cui interviene il nuovo testo sono i limiti di potenza degli impianti incentivati a 1 MW.

Dopo aver stabilito i limiti di potenza degli impianti incentivati, il decreto RED 2 stabilisce anche i contributi che vengono erogati sotto forma di tariffe incentivanti. In particolare il contributo verrà attribuito solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria, non più secondaria quindi come stabiliva il Decreto Milleproroghe 2019.

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