Superbonus e comunità energetiche: come funziona la maxi-detrazione?

Superbonus e comunità energetiche: come funziona la maxi-detrazione?

Superbonus e comunità energetiche: l’art. 119 del Decreto Rilancio disciplina la possibilità di utilizzo della maxi-detrazione per l’installazione di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili e gruppo di autoconsumo collettivo

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In tempi di forti aumenti del costo dell’energia come quelli che stanno caratterizzando questi giorni è sempre più interessante entrare a far parte delle comunità energetiche. Una possibilità ancora più golosa se lo si fa disponendo di un proprio impianto fotovoltaico. In questo modo il soggetto che ne entrerà a far parte sarà a tutti gli effetti un “prosumer” di energia in quanto in grado di produrre e consumare energia con i conseguenti vantaggi economici che ne derivano.

Ma è possibile usufruire del Superbonus per installare gli impianti fotovoltaici ed entrare a far parte, proprio grazie a questi impianti, delle comunità energetiche o dei gruppi di autoconsumo?

Proprio per rispondere a questa domanda abbiamo scritto questo approfondimento che mira a chiarire una volta per tutte il rapporto tra superbonus e comunità energetiche rinnovabili. In particolare, chiariremo tutti quegli aspetti che riguardano l’utilizzo del superbonus per realizzare l’impianto fotovoltaico che costituirà il perno del gruppo di autoconsumo. Aspetti che sono stati messi a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

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Superbonus 110% e Comunità Energetiche Rinnovabili

L’art. 119 del Decreto Rilancio contiene due commi dedicati ai gruppi di autoconsumo ed alle comunità energetiche. Li abbiamo riassunti qui di seguito:

  • comma 16-bis. Questo comma dispone l’utilizzo della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per gli impianti rinnovabili gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui all’art. 42-bis del Decreto-Legge n. 162/2019, fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;
  • comma 16-ter. Questo comma invece prevede la possibilità di utilizzare il bonus 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, da applicare alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW (mentre alla quota spesa che riguarda la potenza eccedente spetta sempre la detrazione di cui al citato art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto).

La normativa di riferimento

L’argomento del rapporto tra Superbonus e comunità energetiche è stato affrontato dall‘Agenzia delle Entrate all’interno della circolare n. 23/E del 23 giugno 2022. Nella Circolare infatti è presente in cui ha dedicato un intero paragrafo (il 1.6) alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Il Fisco ricorda la disciplina transitoria contenuta nel predetto art. 42-bis del Decreto-Legge n. 162/2019 al quale è seguita la delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. E’ questa delibera ad aver disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione. In particolare, tale condivisione può avvenire tra edifici o condomìni da parte di:

  • un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
  • oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile

Inoltre ricordiamo che con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 è stata individuata la “tariffa incentivante” per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni sperimentali.

Ma perché questa delibera di ARERA è tanto importante?

La delibera ARERA è particolarmente importante perché fornisce le definizioni di gruppi di autoconsumo e comunità di energia rinnovabile. Spieghiamo brevemente in cosa consistono qui di seguito.

Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Gli “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” sono costituiti da:

  • un insieme di almeno due clienti finali, sia persone fisiche che giuridiche;
  • tali persone devono prelevare l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare le utenze sottese all’unità di consumo di cui ha la disponibilità;
  • I clienti finali devono anche possedere i relativi punti di prelievo dell’energia ubicati all’interno del medesimo edificio o condominio;

L’agire collettivo di questi soggetti deve essere testimoniato tramite la sottoscrizione di un accordo privato. Tale accordo deve avere il fine di permettere la produzione di energia elettrica per il proprio consumo ma non solo questo. Tale accordo deve anche permettere a tali soggetti di immagazzinare o vendere le eccedenze non consumate da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel medesimo edificio o condominio.

Vengono poi precisate le caratteristiche che devono possedere questi impianti:

  • devono avere singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW ;
  • gli impianti devono essere tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 162 del 2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001.

I soggetti che intendono far parte del gruppo di autoconsumo sono clienti domestici. Ma anche aziende ed imprenditori possono far parte di questi gruppi a patto che le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

Infine, la delibera specifica che gli impianti di produzione possono essere di proprietà del cliente finale facente parte del gruppo, del Condominio o di un soggetto terzo. Inoltre tali impianti possono essere gestiti da un soggetto terzo (ad esempio, fornitore di energia o le Energy Service Company – ESCo) purché questo rimanga soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.

Comunità di energia rinnovabile

Secondo la delibera di ARERA, la “Comunità di energia rinnovabile” è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità.

La finalità della comunità è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, invece che profitti finanziari.

I componenti della Comunità energetica possono essere:

  • persone fisiche,
  • piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale,
  • enti territoriali,
  • autorità locali, comprese le amministrazioni comunali,

Anche in questo caso gli impianti fotovoltaici:

  • devono avere i singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW;
  • essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 162 del 2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001;
  • devono essere di proprietà o detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  • possono essere gestiti dalla comunità medesima, o da un suo membro, o da un produttore terzo.

I chiarimenti dell’agenzia delle entrate su Superbonus e Comunità Energetiche

Come abbiamo già anticipato, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito a Superbonus e Comunità Energetiche. In particolare ha stabilito che:

  • per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni”, la detrazione del 110% si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;
  • per la quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW per l’installazione di impianti fotovoltaici, si applica il Superbonus. L’importante é che l’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE),

La stessa circolare ha ricordato la risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021. E’ tale risoluzione ad aver fornito chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alle somme erogate dal GSE a condomìni, composti solo da persone fisiche. In particolare, il corrispettivo per la vendita dell’energia erogato dal GSE, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, è fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso.

Inoltre, il predetto corrispettivo viene erogato con riferimento sia alla energia auto-consumata collettivamente e sia all’energia in eccedenza in quanto non oggetto di autoconsumo collettivo. Pertanto, per quanto concerne i soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, quanto affermato nella citata risoluzione relativamente alla rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia attiene necessariamente alla energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.

L’energia elettrica condivisa secondo il GSE

Relativamente all‘energia elettrica condivisa (pari al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione), questa beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Ai fini dell’accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa”. Ha inoltre chiarito le caratteristiche che devono possedere le due tipologie di configurazione ammesse al servizio:

Gruppo di autoconsumatori

Un Gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Comunità di energia rinnovabile

Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico:

  1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;
  2. i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;
  3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Conclusioni su superbonus e comunità energetiche

La detrazione del superbonus può quindi essere utilizzata per sostenere le spese degli impianti rinnovabili al centro delle comunità energetiche. Questo a prescindere di chi sia il soggetto beneficiario della detrazione e rispettando le caratteristiche sopra individuate.

In particolare ricordiamo che la potenza degli impianti:

  • per i gruppi di autoconsumo non può superare i 200 kWh
  • per le C.E.R. non puà superare i 20 kWh

Inoltre, per entrambe le configurazioni, il massimale di spesa detraibile è 96.000. 

A questo punto speriamo di aver chiarito in maniera definitiva il rapporto tra Superbonus e comunità energetiche.

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