I vantaggi di un impianto fotovoltaico condominiale che fa parte di una Comunità Energetica

I vantaggi di un impianto fotovoltaico condominiale che fa parte di una Comunità Energetica

L’impianto fotovoltaico condominiale che fa parte di una comunità energetica può essere utilizzato anche per i consumi privati delle singole unità immobiliari?

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Se vivi in un condominio, probabilmente a te, al tuo amministratore, o qualche altro tuo vicino, sarà venuto in mente di installare un impianto fotovoltaico condominiale. Del resto, visto che il prezzo dell’energia continua a salire vertiginosamente questa soluzione potrebbe essere fondamentale per ridurre i consumi condominiali.

Ma l’impianto fotovoltaico condominiale quali utenze può servire? Quelle comuni come quelle di luce, ascensore ecc.? Oppure anche quelle dei singoli condomini?

La risposta a questa domanda non è una risposta da poco visto che i consumi potrebbero cambiare e non di poco. In realtà non c’è nulla di preoccuparsi visto che la normativa italiana regola entrambi i casi. L’impianto fotovoltaico condominiale infatti può essere al servizio sia delle utenze comuni del condominio che di quelle private. In particolare, ciò è possibile dopo l’approvazione del Decreto Legge n. 162 del 30/09/2019, cd. “Decreto Milleproroghe”. Tale decreto contiene infatti la disciplina per le “Comunità Energetiche Rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni.

Il Decreto in effetti introduce l‘importantissimo concetto di auto-consumo di energia (di cui parliamo qui). Ciò si riferisce alla possibilità, per il possessore dell’impianto (persona fisica o condominio che sia) di consumare l’energia che l’impianto fotovoltaico produce. Così facendo, sarebbe possibile evitare di consumare l’energia distribuita tramite la rete nazionale e quindi risparmiare notevolmente in bolletta.

Tuttavia, il principio di autoconsumo unito alla possibilità di realizzare una comunità energetica significa anche altro. Se la C.E.R. è una moltitudine di soggetti che si associa dotandosi di impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili con lo scopo di consumarla e condividerla fra loro, allora questa definizione può essere applicata anche ai condomini che vivono all’interno di un condominio.

La risposta alla domanda “I condòmini possono utilizzare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico condominiale per le loro utenze private?è quindi si.

Tuttavia ciò non è scontato e semplice come si possa pensare. Abbiamo deciso di chiarire la situazione una volta per tutte qui di seguito insieme ai nostri esperti.

Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo

Un impianto fotovoltaico condominiale, prima dell’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe, non avrebbe potuto fornire energia contemporaneamente alle utenze private. Un impianto fotovoltaico condominiale avrebbe potuto però abbattere i consumi di tutti quei dispositivi elettrici comuni al condominio come ascensore, luci, luci esterne ecc…

Tuttavia, dopo l’attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001 dell’11/12/2018 la situazione è cambiata profondamente. Adesso è infatti possibile attivare le configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili. Per un contesto composto da più unità immobiliari, adesso è possibile utilizzare l’impianto solare fotovoltaico condominiale per alimentare le utenze comuni del condominio e quelle private.

Ma non solo, un condominio può anche usufruire di altri vantaggi economici. Il fatto di costituire una comunità energetica infatti non esclude la fruizione della detrazione fiscale del superbonus 110% oppure degli incentivi al 50% per gli impianti fotovoltaici. Installare un impianto fotovoltaico condominiale in concomitanza con uno degli interventi trainanti, potrebbe quindi far usufruire delle maxi detrazione del 110% il condominio.

I requisiti per installare un impianto fotovoltaico condominiale e costituire una C.E.R.

Gli utenti che fanno parte di una comunità energetica, in questo caso quindi anche i singoli condòmini, sono a tutti gli effetti degli autoconsumatori di energia rinnovabile. Ovviamente non basta installare un impianto fotovoltaico condominiale per istituire una C.E.R. ma è necessario rispettare alcuni requisiti. Possono far parte di una C.E.R.:

  • I soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare possono associarsi esclusivamente se producono energia attraverso fonti rinnovabili con impianto di potenza complessiva non superiore a 200 kW. Tali soggetti devono inoltre condividere la stessa energia mediante la rete di distribuzione esistente. La condivisione può avvenire a condizione che l’energia sia pari al minimo in ciascuna fascia oraria tra quella prodotta e quella immessa in rete dall’impianto e l’energia prelevata dal totale dei clienti finali associati;
  • Gli azionisti ed i membri della comunità energetica devono essere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali.
  • La partecipazione ad una comunità energetica non può assolutamente configurarsi nell’attività commerciale o professionale principale del soggetto che ne fa parte. Lo scopo delle C.E.R. è infatti quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri, non profitti finanziari.

I soggetti che possono aderire alle Comunità Energetiche Rinnovabili

I soggetti che possono aderire alla C.E.R. sono coloro i quali sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla stessa cabina di trasformazione media tensione – bassa tensione che vivono nello stesso edificio. Ovviamente farà fede la data di costituzione dell’associazione in quanto tali soggetti devono essere presenti nella cabina prima della costituzione della C.E.R..

L’installazione di un impianto fotovoltaico (condominiale o non) quindi consente al singolo proprietario di:

  • condividere l’energia prodotta dall’impianto (condominiale o non);
  • installare più di un impianto che permetta ad ogni componente della comunità di effettuare la condivisione in rete.

Il Decreto Rilancio inoltre prevede che l’energia non auto-consumata o non condivisa per l’autoconsumo si ceda al Gestore del Servizio Elettrico Nazionale (GSE). Ne consegue che, anche nel caso delle Comunità Energetiche Rinnovabili, la stessa energia, non condivisa o non auto-consumata non si cumuli con altri incentivi pubblici, agevolazioni, fondi di garanzia e di rotazione o incentivi per lo scambio sul posto.

Condomini e Comunità Energetiche Rinnovabili

Nei condomini, sia fiscalmente costituiti che non, creare una Comunità Energetica consente di formare la rete al cui interno viene scambiata l’energia a favore degli auto-consumatori. In particolare, questi auto-consumatori, vengono definiti come “prosumer”, un termine che deriva dall’inglese e che fonde i termini “producer” e “consumer“.

Gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate appartenenti ad un unico soggetto vengono assimilati ai condomini. Un’assimilazione questa che trova riscontro anche nella casistica in cui sia il proprietario del fabbricato a formare la C.E.R.. L’importante è che i punti di connessione del gruppo di auto-consumatori risultino ubicati all’interno dello stesso immobile.

L’art.42- bis del Decreto Milleproroghe inoltre stabilisce che i rapporti i tra i soggetti componenti le Comunità Energetiche Rinnovabili , debbano essere regolati da un contratto di diritto privato. E’ tramite questo contratto che la C.E.R. individua un delegato o un individuo responsabile della suddivisione dell’energia condivisa. Nella casistica degli edifici plurifamiliari aderenti alla C.E.R., tale delegato potrà essere:

  • il condominio che agisce attraverso la figura dell’Amministratore Condominiale,
  • un rappresentante opportunamente nominato se non ricorre obbligo alla nomina del primo;
  • nel caso di persone giuridiche sarà il legale rappresentante.

Impianto fotovoltaico condominiale: utilizzi comuni e privati

L’impianto fotovoltaico condominiale può essere finalizzato agli utilizzi comuni e privati contemporaneamente solo nel caso in cui vengano costituite le C.E.R. In assenza delle C.E.R. per alimentare le utenze comuni e quelle private di un condominio si dovrà ricorrere a differenti impianti. Il condominio dovrebbe quindi installrei un fotovoltaico condominiale centralizzato per gli utilizzi sulle parti comuni ed i relativi singoli impianti legati alle singole utenze.

Ovviamente, in questa seconda casistica si dovrà considerare anche la disponibilità di:

  • eventuali spazi disponibili per la collocazione dei pannelli;
  • eventuale necessità di utilizzare le parti comuni del fabbricato in mancanza dell’area occorrente nella singola unità immobiliare. Va infatti tenuto conto che i pannelli del fotovoltaico, quale componente principale dell’impianto, hanno una dimensione di circa un metro per due, ed occorrono almeno dieci componenti anche per una potenza da 3 kw.

Ulteriori precisazioni su impianto fotovoltaico condominiale

Per essere ulteriormente chiari in merito all’impianto fotovoltaico condominiale ed alla comunità energetica abbiamo deciso di riportare qui di seguito alcune precisazioni che possono chiarire alcuni aspetti fondamentali. Il condominio infatti può decidere di installare anche altri dispositivi per il suo efficientamento energetico. Questi a sua volta possono essere alimentati dall’impianto fotovoltaico condominiale come ad esempio le pompe di calore.

Un edificio formato da più unità immobiliari nel quale sia installata una pompa di calore centralizzata comune a tutte le unità potrà avere anche un impianto fotovoltaico condominiale centralizzato. Tuttavia ciò è possibile solo nel caso si costituisca la Comunità Energetica Rinnovabile. In questo caso, l’energia prodotta dall’impianto potrebbe alimentare sia la pompa di calore che le utenze condominiali comuni come ascensore, illuminazione esterna ecc.

Tuttavia, l’impianto fotovoltaico condominiale potrebbe produrre più energia di quella consumata dalle utenze comuni del condominio. In questo caso, sempre e solamente previa costituzione delle C.E.R. sarebbe possibile utilizzare tale energia in eccesso per i consumi interni delle singole unità immobiliari. Pertanto i singoli condomini potrebbero ottenere anche un significativo beneficio in bolletta oltre ad ottenere i preziosi incentivi per la loro installazione!

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